DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE (N° 49/2018 – IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2018)
RIDEFINIZIONE RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.)–DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTI (D.E.C.) – RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (R.U.P.) e COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE (C.S.E.)
In data 15/05/2018, G.U. n° 111, è stato pubblicato ilD.M. n° 49 del 07/03/2018 (entrato in vigore in data 30 Maggio 2018), recante “APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.), DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI (D.E.C.), DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.)”.
Detto Provvedimento (D.M. n° 49/18 – previsto dall’art. n° 111, comma 1 – D.Lgs. n° 50/2016), oltre a costituire un tassello importante della Riforma in materia di Contratti Pubblici di Opere, Servizi, Forniture e Concessioni di Progettazione,ha il compito di Regolamentare le Modalità e la Tipologia di Atti, attraverso i quali, il D.L.(Direttore dei Lavori), il D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), il R.U.P.(Responsabile Unico del Procedimento) ed il C.S.E.(Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione), effettuano le loro attività, in maniera da garantire Trasparenza, Semplificazione, Efficientamento Informatico, Metodologie e Strumentazioni Elettroniche utili anche ai fini dei controlli della contabilità.
Art. 101 – D.Lgs. 50/2016 – Soggetti delle Stazioni Appaltanti –
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comma 1 –
“La Esecuzione dei Contratti Pubblici, aventi per Oggetto Lavori, Servizi e Forniture, èDiretta dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase di esecuzione, si avvale del D.L. (Direttore dei Lavori) o del D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto se trattasi di Servizi o Forniture), del
C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione – D.Lgs. 81/08), nonché del Collaudatore (o Commissione di Collaudo), del Verificatore della Conformità ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.”
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comma 2 –
“Per il Coordinamento, la Direzione ed il Controllo Tecnico/Contabile dell’Esecuzione di Contratti Pubblici relativi ai Lavori, le Stazioni Appaltanti, individuano, prima dell’avviodelle procedure per l’affidamento dell’appalto, su proposta del R.U.P., un Direttore dei Lavori (D.L.) che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento da uno o più Direttori Operativi (D.O.) e da Ispettori di Cantiere (I.C.).”
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comma 3 –
“Il Direttore dei Lavori (D.L.) con l’Ufficio di direzione dei Lavori (ove costituito), è preposto al Controllo tecnico, Contabile ed Amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al Progetto ed al contratto. Il Direttore dei Lavori (D.L.) ha la responsabilità del Coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di direzione Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori (D.L.) ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e inaderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori (D.L.) fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:
a)- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b)- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzio9ne, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c)- provvedere alla segnalazione al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento),dell’inosservanza, da parte dell’Esecutore, dell’art. n° 105 (D.Lgs. 50/2016 – Subappalto);
d)- svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (C.S.E.).”
Nell’insieme il D.M. n° 49/18, si presenta abbastanza lineare e di seguito vengono riportate oltre alle nuove disposizioni generali, alcune interessanti novità in materia di Sicurezza sul Lavoro, riguardanti i rapporti tra alcune Figure/Ruoli previsti dal D.Lgs. n° 81/08 e dal D.Lgs. n° 50/2016, comprensivi di nuovi aspetti, quali la Rilevazione degli Incidenti e degli Infortuni che si verificano sui luoghi di lavoro.
Il D.M. n° 49/18, oltre ad abrogare gli Artt. dal n° 178 al n° 210 del vecchio Regolamento – D.P.R. n° 2017/2010, si compone di n° 27 Articoli, suddivisi in quattro Titoli, distinti rispettivamente in :
1)-Disposizioni Generali;
2)-Il Direttore dei Lavori (D.L.);
3)-Il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (D.E.C.), relativi ai Servizi e Forniture;
4)-Disposizioni Finali.
DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1)
A partire dalla data del 30 Maggio 2018(data di entrata in vigore del D.M. n° 49/18), valgono le seguenti Definizioni:
– lett. a)-“AUTORITA”–“(Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC)”;
– lett. b)-“DISPOSIZIONE DI SERVIZIO” –“(Atto/i mediante il quale, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), impartisce al Direttore dei Lavori(D.L.),al Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.)e al Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.),le indicazioni di cui al presente D.M. n°4)/18)”;
– lett. c.)-“ORDINI DI SERVIZIO”–“(Atti mediante i quali, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),il Direttore dei Lavori (D.L.) ed il Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.)impartiscono all’Esecutore (Appaltatore), tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni;
– lett. d)- “R.U.P.)” (Responsabile Unico del Procedimento)”;
– lett. e)–“PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI”–
“(Documento, che l’Esecutore, in coerenza con il crono programma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati dipagamento)”.
RAPPORTI TRA IL D.L- (Direttore Lavori), il C.S.E.(Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) ed il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)
Art. 2.
Una innovazione avente valenza ai fini antinfortunistici (introdotta dal D.M. n° 49/18) è rappresentata dal nuovo Quadro Regolamentare relativo ai rapporti del D.L. (Direttore dei Lavori), con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ed il C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione).
Il comma 1, dell’art. 2, infatti stabilisce che ilD.L., riceve dalR.U.P., le DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, mediante le quali, quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione (quando questo non è regolato dal contratto) e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il D.L.(Direttore dei Lavori) è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.
Nell’ambito delle DISPOSIZIONI DI SERVIZIO impartite dal
R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) alD.L.(Direttore dei Lavori) compete l’emanazione di ORDINI DI SERVIZIO all’Esecutore (Appaltatore) riguardanti gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’Appalto nel suo insieme.
Si, precisa, che le DISPOSIZIONI DI SERVIZIO impartite dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), non escludono che il D.L. (Direttore dei Lavori) ha titolo ad operare in autonomia in merito al controllo tecnico/contabile/amministrativo dell’intervento.
Detto principio di autonomia è riaffermato nei confronti del C.S.E.
(Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), sia nel caso che coincide con il D.L (Direttore dei Lavori) e sia nel caso in cui sia soggetto diverso.
Infatti, l’art. 2, comma 3 (del D.M. N° 49/18), stabilisce, che laddove l’incarico di C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) sia stato affidato ad un soggetto diverso del D.L. (Direttore dei Lavori), il predetto C.S.E., assume le responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) operando in piena autonomia.
GESTIONE SINISTRI Art. 11
Altra importante innovazione del D.M. n° 49/18, è rappresentata dalla GESTIONE SINISTRI da parte del D.L.(Direttore dei Lavori), al quale ai sensi dell’art. 11, compete l’obbligo, nei casi di sinistri alle persone o danni alla proprietà, di trasmettere con immediatezza al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) una Apposita Relazione nella quale descrivere il fatto accaduto, le presumibili cause e gli opportuni provvedimenti da adottare finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Nell’ambito degli Appalti Pubblici, analogo obbligo da parte del D.L. (Direttore dei Lavori), riguarda la segnalazione al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) degli infortuni mancati (detti“Near miss”) intesi, tutti quelli avvenuti nei luoghi di lavoro, che avrebbero potuto (senza provocarli) infortuni o danni alla salute.
Detto elenco, unitamente al Report/Relazione di segnalazione alR.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), costituiscono importanti testimonianze di sussistenza di Pericoli, dovuti quasi sempre a carenze tecniche/organizzative o a comportamenti non sicuri, che opportunamente analizzati, possono contribuire, ai fini di una migliore valutazione dei rischi, in fase di redazione del P.S.C.(Piano di Sicurezza e di Coordinamento) o del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza.)
DOCUMENTI CONTABILI Art. 14
Sempre in Materia di Infortuni, altre novitàsono contenute nell’art.
14 (D.M. n° 49/18), costituite rispettivamente:
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(all’art. 14, comma 1, lett. a),èprevisto:
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che sulGiornale dei Lavori, devono essereannotati:
a)-per ciascun giorno gli infortuni;
b)-le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
c)-le sospensioni dell’attività conseguenti all’impiego di manodopera in nero e quelle relative ai casi gravi di reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del Testo Unico (D,Lgs. 81/08);
d)-le sospensioni disposte dal C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzioni) ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 81/08. Il C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), ha l’obbligo di segnalare al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), previa contestazione scritta alle Imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 ed alle prescrizioni del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) di cui all’art. 100 (D.Lgs. 81/08) nonché proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contatto. Nel caso in cui il R.U.P.(Responsabile Unico del Procedimento) non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione da parte del C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), senza fornire idonea motivazione, il C.S.E., ha l’obbligo dare comunicazione dell’inadempienza alla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) e dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti. Nei casi di pericolo grave ed immediato, ilC.S.E., ha il dovere:
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di sospendere immediatamente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
Ancora, il Direttore dei Lavori (D.L.), ha il dovere di allegare sul Conto Finale anche gli eventuali sinistri o danni a persone con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze.
Roma, 05/09/2018
CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”
Ing. Andrea RETUCCI